DUPLICAZIONE E REPLICA INDUSTRIALE DI CD-DVD E MEDIA DIGITALI - infoline: 339-4954175 - fax 06-91710865

                                          

GLI OBBLIGHI SIAE


Qualunque supporto audio, video o dati deve avere la vidimazione SIAE, mediante il rilascio di appositi bollini anticontraffazione.

La Legge sul diritto d'autore, (n. 633/1941), stabilisce (art. 181 bis) che su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere

o di parti di opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto un contrassegno.

Il compito di rilasciare il contrassegno, cioé di "vidimare" i supporti è affidato alla SIAE.

Il contrassegno SIAE è uno strumento di autenticazione e di garanzia, ad uso sia delle Forze dell’Ordine che del consumatore, che può così distinguere il prodotto legittimo da quello pirata, e permette di individuare chi lo produce o commercializza.

Nel corso degli anni la SIAE ha costantemente aggiornato le tecniche per contrastare i tentativi di falsificazione del contrassegno, indicato più comunemente come "bollino SIAE". Il contrassegno della SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere

rimosso o trasferito su un altro supporto.


Sanzioni previste

Chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941).

La stessa pena si applica nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi

per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, (art.171 bis, comma 1, legge n. 633/1941).

E di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della stessa legge,

ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della stessa legge, oppure distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da cinque

a trenta milioni di lire. La pena non è inferiore, nel minimo, a due anni di reclusione e la multa a 15.493,00 Euro se il fatto è di rilevante gravità (art.171 bis, comma 2 legge n. 633/1941).

Chiunque acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ed eludere misure di protezione tecnologiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 154 e con

le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale (art. 174 ter legge 633/41).


Eccezioni

In alcuni casi (indicati al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l’assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d’autore ed ai diritti connessi, l’apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell’art. 6 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo

29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell’opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all’utilizzazione economica delle opere medesime.

La dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno può essere inviata o consegnata alla SIAE dal titolare

dei diritti o da un suo delegato e deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione in commercio o dell’importazione dei supporti (l’invio deve perciò essere effettuato con una modalità idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE)

— autocertifica l’autenticità dei supporti, la loro conformità alla casistica elencata al comma 3 dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 ed attesta l’assolvimento di tutti gli obblighi sanciti dalla legge sul diritto d’autore ed i diritti connessi nel caso che i programmi contengano opere tutelate o loro brani o parti

— deve riportare le informazioni relative al titolo del prodotto, i dati anagrafici del dichiarante, il codice identificativo del prodotto (se disponibile), nonché l’indicazione del soggetto e luogo presso i quali il dichiarante si impegna a custodire un esemplare di ciascun prodotto dichiarato per i tre anni successivi al periodo di commercializzazione.

La SIAE può richiedere per eventuali controlli sia i supporti custoditi che informazioni e documenti riferiti agli elementi indicati nella dichiarazione.

Sono invece escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all’obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno)

per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, tassativamente elencate all’art. 5.3 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002 n. 296:

a. accessoriamente distribuiti nell’ambito della vendita di contratti di licenza d’uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;

b. distribuiti gratuitamente con il suo consenso del titolare dei diritti;

c. distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell’utente

attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);

d. distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;

e. destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

f. inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g. inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h. destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5

febbraio 1992, n. 104;

i. aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.

Non sono infine soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 7 dello stesso DPCM 11

luglio 2001 N. 338 i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.


SUPPORTI AUDIO

Per le produzioni discografiche in qualsiasi formato il Produttore deve effettuare la richiesta di licenza sul modulo DRM2. I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore (titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).

Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRM2 (supporti fonografici):

1. una label-copy, che contenga:

— i dati identificativi del supporto: numero di catalogo, marchio (nome dell'etichetta), numero di esemplari che compongono il prodotto (in caso di cofanetti, album doppi), titolo del supporto, durata totale, nome degli artisti interpreti, proprietario della registrazione e anno di prima pubblicazione;

— l'elenco delle opere utilizzate con l'indicazione: del titolo (brano musicale, poesia, libro, opera drammatica, lirica ecc.), degli autori ed eventuali editori, della durata, dell'artista interprete, dell'esecutore (o del complesso orchestrale), del proprietario della registrazione e dell'anno di prima pubblicazione;

2. un esemplare a stampa della fascetta/inlay card/booklet del supporto o del layout definitivo, che, oltre alle indicazioni obbligatorie (articolo 62 della legge 633/41), contengano:

— il numero di catalogo del prodotto;

— il marchio;

— il titolo del prodotto;

— l'anno di prima pubblicazione e il nome del Produttore proprietario della registrazione, preceduti dal simbolo (P);

— il titolo di ogni singolo brano registrato, con l'indicazione del nome degli autori ed editori, preceduti dal simbolo ©, quello dell'artista/i e/o del complesso orchestrale;

— il nome del Produttore proprietario della registrazione del singolo brano, con l'indicazione dell'anno della

prima pubblicazione, preceduti dal simbolo (P).


SUPPORTI VIDEO

Per le produzioni video su VHS o DVD, le richieste di licenza si devono presentare mediante compilazione del modulo DRV2. E’ richiesta altresì una dichiarazione sostitutiva del modulo DRV04 sui contributi autorali del video.

I moduli di richiesta di licenza devono essere firmati dal Produttore (titolare o legale rappresentante o persona da lui delegata).

Devono essere obbligatoriamente allegate al modulo DRV2 (supporti videografici):

— il dettaglio delle opere riprodotte (titolo del film, telefilm, episodi, documentario, opera drammatica, ecc.);

— il programma delle opere musicali inserite, con l'indicazione dei titoli dei brani, dei nomi degli autori e della durata di riproduzione di ciascuna opera.

Per le sole riproduzioni di film del normale circuito cinematografico, non è necessario depositare il programma

musicale, ma è sufficiente l'indicazione sul modulo DRV2 della nazionalità del film, del nome del produttore cinematografico e del numero di nulla osta rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attività' culturali.


RISTAMPE AUDIO E VIDEO

Nel caso di ristampe dovra' essere compilato il modulo DRM2Rist e/o DRV2Rist, consegnato al Produttore in

allegato alla prima licenza e ad ogni successiva licenza di ristampa. Il DRM2Rist e/o DRV2Rist è parzialmente

precompilato e ad esso non devono essere allegate label-copy, booklet e/o programmi musicali.

MEDIA.GO duplica su regolare licenza SIAE, previo diretto controllo e verifica dell’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla Legge sul Diritto d’autore.


A richiesta, Media.Go provvede direttamente all’espletamento di tutte le pratiche relative al rilascio delle licenze e dei bollini SIAE, dietro apposita delega del cliente.



DELEGAXSIAE .pdf